Con la risoluzione n. 19 del 12 aprile u.s., l’Agenzia delle Entrate ha sospeso i codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite F24 dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 relativi al 2023 e 2024, in attesa delle disposizioni ministeriali relative ai nuovi obblighi di comunicazione.
In particolare, l’art. 6 del DL 39/2024 ha disposto che, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 commi da 1057-bis a 1058-ter della L. 178/2020 e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui alla L. 160/2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
La comunicazione va aggiornata al completamento degli investimenti. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024.
Il comma 3 dell’art. 6 del DL 39/2024 stabilisce che “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1” (si veda “Utilizzo del bonus investimenti 4.0 con nuovi obblighi di comunicazione” del 3 aprile 2024).
Le comunicazioni (ex ante ed ex post) dovranno essere effettuate sulla base del modello adottato con DM 6 ottobre 2021, che sarà aggiornato in funzione delle nuove finalità, definendo anche contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni.
Tanto premesso, in considerazione delle disposizioni introdotte dal DL 39/2024, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del made in Italy, per i crediti d’imposta in argomento l’Agenzia delle Entrate sospende quindi l’utilizzo in compensazione mediante modello F24.
In particolare, con riguardo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, la sospensione è prevista per i codici tributo “6936” (beni materiali 4.0 ex art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis della L. 178/2020) e “6937” (beni immateriali 4.0 ex art. 1 comma 1058 della L. 178/2020), quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024.
In altri termini, stando al tenore della norma e in attesa delle specifiche disposizioni attuative:
- per gli investimenti beni strumentali 4.0 dal 30 marzo 2024, occorre presentare la comunicazione preventiva (con l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione) e la comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
- per gli investimenti beni strumentali 4.0 realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post;
- per gli investimenti 4.0 beni strumentali relativi all’anno 2023, l’utilizzo dei crediti maturati ma non ancora fruiti è subordinato alla comunicazione,secondo le modalità definite dal summenzionato DM.
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