Il contenzioso tributario è un procedimento a cui può ricorrere un contribuente che ritiene che un atto che è stato emesso nei suoi confronti non sia fondato o legittimo: si può trattare, per esempio, di una cartella di pagamento, di un avviso di accertamento, di un avviso di liquidazione e così via. Per dare il via al contenzioso, il contribuente non deve fare altro che rivolgersi alla Corte di Giustizia Tributaria provinciale del territorio di riferimento, in modo tale da chiedere l'annullamento dell'atto: annullamento che, a seconda delle circostanze, può essere totale o solo parziale.
Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
Per avviare un contenzioso tributario, è necessario proporre un apposito ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria provinciale competente: tale ricorso deve essere notificato nei sessanta giorni successivi a quello in cui l'atto impugnato è stato ricevuto dal contribuente. La notifica va inviata all'ufficio da cui proviene l'atto, tenendo conto che per le domande di rimborso che non hanno ricevuto una risposta dall'Agenzia delle Entrate i termini da rispettare si allungano e possono passare fino a novanta giorni a partire dalla data in cui la richiesta è stata presentata. Sempre a proposito di tempistiche, il periodo feriale che va dal 1° al 31 agosto comporta una sospensione dei termini. Affinché il ricorso possa essere considerato valido, esso deve riportare l'indicazione dell'atto impugnato, dell'ufficio contro il quale si propone il ricorso, dell'oggetto della domanda, delle ragioni per le quali il ricorso viene proposto, della Corte alla quale è diretto, del codice fiscale del ricorrente, del nome del legale rappresentante del ricorrente e del suo indirizzo di posta elettronica certificata. Il ricorso viene ritenuto inammissibile nel caso in cui una di queste indicazioni - a parte quella dell'indirizzo di posta elettronica certificata e quella del codice fiscale - sia incerta o mancante, oppure se esso non è stato sottoscritto.
Notifica del ricorso e costituzione
Per quel che concerne la notifica del ricorso all'ufficio da cui l'atto contestato proviene, essa può avvenire per il tramite dell'ufficiale giudiziario, per posta o con consegna diretta. Se si opta per la soluzione postale, bisogna adoperare un plico raccomandato con l'avviso di ricevimento e senza busta. Il contribuente è tenuto, poi, a costituirsi in giudizio nei trenta giorni successivi alla data di notifica del ricorso: entro questo termine deve trasmettere alla Commissione tributaria o depositare una copia o l'originale del ricorso, allegando una copia della spedizione per raccomandata o della ricevuta di deposito. Nel caso di controversia annoverata nell'ambito della mediazione tributaria, se la stessa non è stata portata a termine devono passare novanta giorni dalla data in cui il ricorso è stato notificato all'ente impositore per l'inizio dei termini di decorrenza.
Costi del ricorso e valore della controversia
All'atto della costituzione in giudizio, è obbligatorio presentare anche la nota di iscrizione a ruolo, in cui sono specificati l'atto impugnato, il valore della controversia, la materia del contendere e la data di notifica del ricorso, insieme con l'indicazione delle parti e del difensore che si costituisce.
Il contenzioso tributario ha un costo: in particolare, è dovuto il contributo unificato - sia che si tratti di un ricorso incidentale, sia che si tratti di un ricorso principale - che ha preso il posto dell'imposta di bollo dal 2011. Tale contributo può avere un'entità diversa in base al valore della controversia: in particolare, è di 30 euro per controversie fino a 2.582 euro e 28 centesimi, è di 60 euro per controversie comprese tra i 2.582 euro e 28 centesimi e i 5.000 euro, è di 120 euro per controversie di cui non possa essere determinato il valore e per quelle comprese tra i 5.000 e i 25.000 euro, è di 250 euro per controversie comprese tra i 25.000 euro e i 75.000 euro, è di 500 euro per controversie comprese tra i 75.000 euro e i 200.000 euro ed è di 1.500 euro per controversie che superano i 200.000 euro.
Proprio per determinare l'importo del contributo unificato, le parti sono tenute a dichiarare il valore della controversia nelle conclusioni del ricorso.
Quando si parla di valore della controversia, si fa riferimento all'importo del tributo al netto delle sanzioni eventualmente previste dall'atto impugnato e degli interessi. Nel caso in cui la lite abbia a che fare unicamente con l'irrogazione di sanzioni, è la somma di queste a costituire il valore.
Per pagare il contributo unificato è possibile recarsi in una tabaccheria o presso un altro rivenditore di valori bollati, ma anche sfruttare il modello F23, indicando il codice tributo 171T, o usare un bollettino di conto corrente postale intestato alla "TES. VITERBO - CONTRIB. PROC. TRIB. ART. 37 D. L. 98/2011", con conto corrente 1010376927. Alla copia del ricorso che si deposita presso la segreteria della Commissione tributaria deve essere allegata la ricevuta del versamento, ricordando di apporre, nello spazio dedicato nella nota di iscrizione a ruolo, il contrassegno apposito per i pagamenti eseguiti nelle rivendite di genere di monopolio.
Pagamento degli importi contestati
Bisogna sapere che anche se si presenta un ricorso non si è esentati dal versamento degli importi di denaro richiesti con l'atto.
Nell'eventualità in cui si tratti di un avviso di accertamento emesso per l'Iva e le imposte dirette, per esempio, devono essere versati gli importi definitivi - se ve ne sono - e un terzo delle imposte contestate, con i relativi interessi. Dopodiché, nel momento in cui il ricorso dovesse essere accolto, si provvederà a un rimborso di ufficio, che includerà anche gli interessi del caso, erogato nei novanta giorni successivi alla data di notifica della sentenza. Se il rimborso non verrà effettuato, il contribuente potrà fare di nuovo riferimento alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l'ottemperanza, o alla Commissione tributaria regionale in caso di gradi di giudizio successivi al primo.
Sospensione dell'atto contestato
Più in generale, l'atto impugnato e i suoi effetti giuridici non vengono sospesi con la proposizione del ricorso, anche se il contribuente ha comunque la possibilità di presentare un'istanza apposita presso la Commissione tributaria competente al fine di chiedere la sospensione nel caso in cui ritenga che l'atto stesso sia potenzialmente in grado di provocargli un danno irreparabile. Ovviamente, la richiesta deve essere motivata e può essere presentata con un atto separato o inclusa nel ricorso. La decisione relativa all'istanza di sospensione deve giungere nei sei mesi successivi alla data in cui la stessa è stata presentata; la trattazione della controversia, in caso di sospensione dell'atto impugnato, va stabilita entro novanta giorni dalla data della pronuncia. Gli effetti, in seguito alla concessione della sospensione, rimangono fino a quando la sentenza di primo grado non viene pubblicata.
La sospensione, per altro, può essere richiesta non solo per il primo grado di giudizio, ma anche in appello, in pendenza del ricorso per Cassazione e in pendenza del giudizio di revocazione, sempre rivolgendosi alla Commissione tributaria a cui fa riferimento il giudizio.
La discussione del ricorso
La discussione del ricorso avviene, di solito, in assenza delle parti in camera di consiglio; è comunque possibile che esso venga discusso in udienza pubblica, ma affinché ciò accada è necessario che la parte interessata a tale eventualità avanzi una richiesta presso la Corte , depositando l'istanza relativa in segreteria. L'istanza deve essere notificata alle parti costituite entro i dieci giorni che precedono la trattazione della controversia. Non solo: è ammesso che l'istanza di pubblica udienza sia presentata insieme con il ricorso o contestualmente ad altri atti.
Nei trenta giorni successivi alla data della deliberazione, viene resa pubblica la sentenza, depositata nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria e notificata dalle parti - o, per meglio dire, dalla parte interessata, che si occuperà di notificare alle altre parti -. La segreteria della Corte comunica il dispositivo della sentenza nei dieci giorni successivi al deposito alle parti costituite. L'originale della sentenza o una sua copia devono essere depositati presso la segreteria della Corte dalla parte che l'ha notificata. Per l'esecuzione degli obblighi indicati in una sentenza a favore del contribuente, è necessario che l'ufficio si attivi nei novanta giorni successivi alla notifica, anche se si tratta di una sentenza non definitiva.
Sono immediatamente esecutive sia le sentenze emesse su ricorso contro gli atti che riguardano operazioni catastali sia quelle che condannano al pagamento di determinati importi in denaro a favore del contribuente. Il giudice, in ogni caso, ha la facoltà di subordinare i pagamenti che superano i 10mila euro che non riguardano le spese di lite alla fornitura di garanzie specifiche: spetta alla parte soccombente sostenere i costi della garanzia che vengono anticipati dal contribuente.
L'appello contro la sentenza della commissione provinciale
Nel caso in cui si voglia ricorrere contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria provinciale, è necessario fare appello a quella regionale competente entro i sessanta giorni successivi alla data in cui è stata effettuata la notifica. In assenza di notifica della sentenza della Corte provinciale, il termine è di sei mesi a partire dalla data in cui la sentenza è stata pubblicata, tenendo conto della sospensione prevista per il mese di agosto. Per proporre l'appello le forme e le procedure da seguire sono le stesse applicate per il ricorso alla Commissione tributaria provinciale: il ricorso va depositato nella segreteria della Commissione tributaria regionale entro trenta giorni dalla proposizione nei confronti della totalità delle parti che sono state chiamate in causa nel giudizio di primo grado.
Il ricorso per Cassazione
Il ricorso per Cassazione può essere effettuato nel caso in cui si abbia intenzione di impugnare le sentenze che sono state pronunciate in grado d'appello. Perché ciò sia possibile, però, è necessario il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- norme di diritto sono state violate o applicate in maniera non corretta
- norme sulla competenza sono state violate, se il regolamento di competenza non è prescritto
- la sentenza o il procedimento sono da considerare nulli.
- per un fatto controverso e decisivo per il giudizio è stata addotta una motivazione contraddittoria o insufficiente, o la motivazione è stata omessa.
Inoltre, il ricorso in Cassazione è possibile per ragioni attinenti alla giurisdizione.
In alcuni casi, tale ricorso è ammesso anche per le sentenze che sono state emesse dalla Commissione tributaria provinciale, il che vuol dire che si salta il giudizio in appello: proprio per questo motivo si parla di ricorso "per saltum". Tale opportunità è prevista unicamente nel caso in cui il ricorso abbia a che fare con una questione di diritto e, soprattutto, le parti in giudizio siano d'accordo nella scelta del "salto". Va ricordato, infine, che affinché il ricorso per Cassazione possa essere considerato valido è indispensabile che sia sottoscritto da un avvocato iscritto all'albo con procura speciale.
Il processo tributario telematico
Il processo tributario telematico è un particolare tipo di contenzioso tributario in funzione del quale le parti, previa notifica con la posta elettronica certificata, hanno la possibilità di costituirsi in giudizio sulla base di modalità telematiche. L'ente impositore, in particolare, deve notificare il ricorso tramite PEC e poi depositarlo presso la Commissione tributaria provinciale o regionale, a seconda dei casi. Il processo tributario telematico è stato inaugurato in Toscana e in Umbria nel 2015, per poi essere esteso progressivamente al resto d'Italia: esso si basa sul cosiddetto Sigit, il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, per accedere al quale occorre che le parti processuali effettuino una registrazione ad hoc: tale procedura è richiesta sia ai professionisti e ai cittadini che alle altre parti coinvolte (dagli enti territoriali locali alle camere di commercio, dagli enti della riscossione alle agenzie fiscali). Una firma digitale valida e il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata rappresentano le due condizioni imprescindibili per poter intraprendere il contenzioso online.
Le parti processuali, grazie alla costituzione telematica, vengono messe nelle condizioni di effettuare il deposito di tutti gli atti processuali - inclusi i ricorsi - presso le Commissioni tributarie con modalità telematiche, ma anche di consultare tutti i provvedimenti prodotti dai giudici e tutti gli atti ottenendo l'accesso ai fascicoli processuali informatici delle controversie.
Il processo tributario telematico non è obbligatorio, ma costituisce solo una possibilità a disposizione dei ricorrenti, i quali - di conseguenza - se lo desiderano possono comunque mettere in atto le procedure classiche, presentando i vari documenti in formato cartaceo. Se, però, in primo grado si è fatto riferimento alle modalità telematiche, è obbligatorio continuare a seguire le procedure online per il resto del procedimento, anche per un eventuale appello, a meno che il difensore non venga sostituito. Per registrarsi al Sigit, è sufficiente recarsi sul sito www.giustiziatributaria.gov.it, cioè il Portale della Giustizia tributaria, e seguire le istruzioni indicate.